appartamento sito al primo piano e contraddistinto con int. 5, composto da soggiorno con angolo cottura e balcone coperto ed ampio, disimpegno al servizio ed alla camera da letto. confina con vano scale condominiali, appartamento int. 6, distacco su Via Saetta, salvo altri. censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 1001, particella 595, subalterno 9, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 6, consistenza 3 vani, superficie catastale mq. 58, rendita catastale € 488,05, piano 1. i titolari catastali non corrispondono a quelli reali.- box sito al piano interrato distinto con il n. 5 accessibile sia tramite scala ed ascensore interno, che tramite rampa carrabile con accesso dal civico 5 di Via A. Saetta. costituito da un unico ambiente con porta metallica a bascula, con soprastante griglia di aereazione, dotato di impianto elettrico. confina con area di manovra condominiale, box n. 4, box n. 6, intercapedine, salvo altri. censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 1001, particella 595, subalterno 31, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 12, consistenza 14 mq., superficie catastale mq. 16, rendita catastale € 56,40, piano S1. i titolari catastali non corrispondono a quelli reali.Sia per l’appartamento che per il box sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e l’ultimo elaborato progettuale in atti.Il fabbricato in cui si trovano i beni ha una servitù attiva di passaggio a carico del fabbricato adiacente (V. A. Saetta 5) sulla rampa di accesso ai locali scantinati e dell’area di transito e di manovra all’interno dei locali scantinati dei fabbricati ed una servitù di passaggio passiva a favore dello stesso fabbricato adiacente sulla corsia di manovra ai locali scantinati dei fabbricati. i due fabbricati hanno anche una reciproca servitù di godimento sui giardini retrostanti i fabbricati. nonché i proprietari di box, posti auto e cantine che al loro interno hanno pozzetto di ispezione della rete fognante, concedono servitù gratuita di passaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria. L’edificio non è antecedente al 1.9.1967, l’immobile risulta agibile, è stato realizzati in base a permesso di Costruire n. 1039 del 2004 e variante in corso d’opera n. 725 del 2006. Progetto n. 34366 del 26.5.2005 con relativi nuovi tipi prot. n. 25565 del 3.4.2006. Attestato di Fine Lavori del 12.10.2006. per l’intero edificio è stato rilasciato Certificato di Agibilità n. 356 del 6.3.2015.L’intero edificio è oggetto di Atto di Obbligo, a rogito Notaio Dott. Giovanni Floridi del 24.5.2006 rep. 15811/racc. 10622 registrato in data 25.5.2006 al n. 13028, che prevede il vincolo della destinazione lotto, l’impegno a mantenere la destinazione di uso di parcheggi, aree verdi, giardino pensile, alberature, destinazione di uso locali piano interrato e servizi, superficie a portico a giorno e libera, ad utilizzare la rampa di accesso all’autorimessa congiuntamente al fabbricato gemello limitrofo.L’edificio è oggetto di Convenzione Urbanistica, a rogito Notaio Dott. Giovanni Ungari Trasatti di Roma del 21.7.2004 rep.35216/racc.17860 registrata in data 27.7.2004 al n. 8967, poiché realizzato in regime di edilizia convenzionata, in base all’art. 35 della L. 865/71. L’edificio, situato in Piano di Zona D5/bis Romanina- Comparti C/p, è soggetto al contenuto della Convenzione, con la quale il Comune di Roma ha concesso alle Società costruttrici il diritto di proprietà su aree destinate all’edilizia economica e popolare con la specificazione che trattasi di interventi edilizi a credito ordinario. tale Convenzione stabilisce i termini di inizio e di fine lavori e prevede servitù di passaggio correlate alla progettazione unitaria di Comparto. stabilisce un corrispettivo massimo di locazione e di cessione degli immobili realizzati nel Comparto ed i requisiti oggettivi e soggettivi dei locatari e dei cessionari. I vincoli di natura oggettiva sono: prezzo massimo di cessione dei beni attualizzato è pari ad € 152.474,40. prezzo massimo di locazione prevede che il canone annuo di locazione non può essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal Comune.I vincoli di natura soggettiva (requisiti che l’assegnatario/aggiudicatario deve avere):- cittadinanza italiana.- residenza o attività lavorativa nel Comune di Roma.- non essere proprietario nel Comune di Roma di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.- non aver ottenuto negli ultimi venti anni alcuna assegnazione di abitazione in proprietà o in superficie realizzata o acquistata con il concorso di contributo pubblico.- nel caso di interventi realizzati mediante finanziamento pubblico, fruizione di reddito familiare complessivo valutato secondo le norme previste dalla legge di finanziamento. il perito specifica che l’intervento edilizio non usufruisce di finanziamento pubblico. La Regione Lazio nella Nota di aprile 2023 ha ribadito il concetto della permanenza nel tempo dei vincoli, con specifico riferimento a quelli soggettivi.La Convenzione statuisce che ogni trasferimento di diritti reali sugli immobili deve esser notificato al Comune di Roma. I contenuti della Convenzione si intendono integralmente richiamati e riportati nel presente atto e dovranno essere accettati senza riserva dall’assegnatario/aggiudicatario.Relativamente al prezzo massimo di cessione, quale corrispettivo che cessionario e suoi aventi causa sono obbligati a rispettare, tale limitazione riguarda anche il trasferimento dell’alloggio e sue pertinenze anche per i successivi acquirenti salvo istanza di affrancazione dal suddetto vincolo da attuarsi con futura stipula di Convenzione Integrativa. Di conseguenza l’aggiudicatario ai fini di una successiva vendita a libero mercato dovrà chiedere la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come previsto dall’art. 13 comma 49 bis L. 448/1998. per tali motivi è stata prevista una decurtazione pari ad € 5.000,00. si fa presente che ai sensi dell’art. 35 comma 12 L. 865/71 in ogni caso il valore di affrancazione deve esser considerato soggetto a possibile successivo ricalcolo e liquidazione a saldo in favore di Roma Capitale. Resta comunque l’obbligo futuro di inserire in tutti gli atti di trasferimento, a qualunque titolo, degli immobili affrancati clausola espressa di riconoscimento ed accettazione dell’articolo suddetto, il cui mancato inserimento di detta clausola costituisce violazione convenzionale che comporterebbe la risoluzione di diritto dell’atto di affrancazione per la rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione. Di tali limiti si è tenuto conto nel valore di stima.Il Regolamento di Condominio e costituzione di servitù meglio descritti in perizia.\n\nDATA ASTA 14 dicembre 2026\nOFFERTA MINIMA € 115,500.00
00173 Roma (RM), Lazio
Posizione indicativa dell'area (raggio ~1 km).
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