Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà sui seguenti immobili siti in Roma, Via Colonnello Tommaso Masala n. 42, e, precisamente: A) appartamento ad uso abitativo sito in Roma, via Colonnello Tommaso Masala n. 42, scala A, edificio 7, sito al piano 3°, interno 13 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera matrimoniale per complessivi mq. 61 circa, oltre balcone/terrazzo di mq. 4 circa. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, part. 589, sub. 174, z.c. 6, cat. A/2, classe 6, rendita € 650,74. Confini bene A: l’immobile confina con vano scale e ascensore condominiali, unità immobiliare vicinale sub. 173, distacco su area del supercondominio, salvo altri.B) box auto sito in Roma, via Colonnello Tommaso Masala n. 42, edificio 7, al piano S1, interno 8 (otto), per complessivi mq 18 circa. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, part. 589, sub. 109, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, rendita € 75,20. Il bene è ubicato al piano seminterrato dell'edificio, all'interno dell'autorimessa condominiale, accessibile mediante rampa carrabile e spazi di manovra comuni. Confini bene B: il box risulta confinante con box interno 7, box interno 9 e area di manovra comune, salvo altri. C) box auto sito in Roma via Colonnello Tommaso Masala n. 42, edificio 7, al piano S1, interno 9 (nove), per complessivi mq.18 circa. Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, part. 589, sub. 110, z.c. 6, cat. C/6, classe 13, rendita € 79,90.Il bene è ubicato al piano seminterrato dell'edificio, all'interno dell'autorimessa condominiale, accessibile mediante rampa carrabile e spazi di manovra comuni. Confini bene C: il box risulta confinante con box interno 8, muro perimetrale verso interrato e area di manovra comune, salvo altri. Titoli edilizi-urbanistici (BENI A, B, C): costruiti in virtù di Concessione n. 974/C, rilasciata dal Comune di Roma in data 17 ottobre 2001 e della Concessione di completamento n. 1233/C, rilasciata dal Comune di Roma 23 ottobre 2002. La richiesta del fascicolo di progetto e degli altri documenti sulla piattaforma SIPRE del Comune di Roma da parte dell’esperto ha consentito il rinvenimento dei seguiti documenti edilizi-urbanistici:- Concessione edilizia n. 974/C del 17/10/2001, protocollo 72055 anno 2000.- Fascicolo progettuale contenente: - Verbale della Conferenza dei servizi per “Attuazione accordo di programma ex art. 27 L. 142/90 … relativo a Programma di interventi attuativo ed assetto definitivo del territorio in località Magliana”, tenutasi il 10/01/2001. - Concessione edilizia n. 341/C del 11/04/2001, protocollo 72055 anno 2000, per la esecuzione dei lavori di “opere di urbanizzazione primaria … in Roma … loc. Magliana”- Permesso di costruire n. 462 del 11/05/2005 prot. 29847 relativa al completamento ad alla scissione della Concessione n. 974/C del 17/10/2001, edificio S1, comparto S1, secondo i grafici di progetto allegati, al fine di ottenere il permesso di Costruire per il completamento e la scissione della concessione 974/C del 17/10/2001- Atto d'obbligo del 25/02/2003, notaio Paolo Silvestro, rep. 71815, racc. 15150, che però si riferisce al manufatto proprietà A****** (Casale Somaini). Non risulta reperibile l'Agibilità, come dedotto dall’esperto stimatore nella perizia di stima. L’esperto stimatore nella perizia di stima rileva che dal confronto tra le tavole di progetto e lo stato di fatto degli immobili emerge quanto segue: BENE A (l'appartamento): l’appartamento è conforme per sagoma, superficie e bucature esterne allo stato di fatto, nonché alla planimetria catastale. Unica differenza riguarda, all'interno, la presenza, nella planimetria catastale, di un tramezzo, con porta, che divide il soggiorno dall'angolo cottura, tramezzo che non è presente nel progetto originario. Per le minime difformità interne l'avente titolo/aggiudicatario dovrà presentare, come precisato dall’esperto, una CILA opere compiute, con costi stimati, tra diritti di segreteria, sanzioni e consulenza professionale, pari ad € 3.000,00 forfettari. Di tale costo si è tenuto conto nella determinazione del valore di stima del bene contenuto in perizia. BENI B e C (box nn, 8 e 9): in relazione ai box int. 8 e box int. 9 la localizzazione dei due box in esame non coincide nello stato di fatto, per denominazione degli interni, con quella indicata nella tavola di progetto. In essa il n. 8 e n. 9 non sono allineati e consecutivi, come nella realtà. La localizzazione reale degli stessi sembra quella che nel progetto è indicata come la localizzazione dei box 7 e 8. A parte tale identificativo numerico, i due box sono sostanzialmente conformi, per sagoma e superficie, a quanto graficizzato nel progetto stesso. Sussiste conformità catastale. Nella planimetria catastale non sono indicati i confini. Formalità non cancellabili a spese e cura della procedura (BENI A, B, C): Domanda giudiziale per azione revocatoria trascritta in data 17.01.2013 al numero di formalità Reg. gen. 5341 - Reg. part. 4073. Oggetto della domanda: azione di revocatoria dell’atto a rogito notaio Fenoaltea del 22.03.2012 rep. 22332 trascritto il 28.03.2012 al numero di formalità n. 24879 (annotato di inefficacia parziale il 09.05.2019 al numero 6431 di formalità e di nullità il 19.09.2016 al numero 14418 di formalità) con il quale il de cuius S****A*** vendeva alla figlia gli immobili oggetto della presente esecuzione con riserva di abitazione vitalizia. Il detto giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, R.G. n. 71262/2012 si è concluso con sentenza che ha accertato la simulazione assoluta e dichiarato, conseguentemente, l’inefficacia e nullità della compravendita sopracitata a rogito del notaio Fenoaltea del 22.03.2012 rep 22332 intervenuta tra S***** A******* e la figlia. pertanto, a seguito della detta sentenza, i beni oggetto della presente esecuzione devono ritenersi rientrati nella proprietà esclusiva del Sig. S**** A**** (deceduto in data 11.05.2023) il quale ha potuto disporre degli stessi, nominando con testamento olografo erede universale il debitore esecutato.Domanda giudiziale di revocatoria trascritta in data 02.12.2013 al numero di formalità Reg. gen. 116822 - Reg. part. 83627. Oggetto della domanda: azione di revocatoria dell’atto a rogito notaio Dott. Fenoaltea di Roma del 22.03.2012 rep. 22332 trascritto il 28.03.2012 al numero di formalità 24879 (annotato di inefficacia parziale il 09.05.2019 al numero 6431 di formalità e di nullità il 19.09.2016 al numero 14418 di formalità) con il quale il de cuius Sig. S******A******** vendeva alla figlia gli immobili oggetto della presente esecuzione con riserva di abitazione vitalizia. Il detto giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma R.G.n. 73939/2013 si è concluso con sentenza che ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’attrice, B***** N**** e, quindi, della terza intervenuta, dell’atto di compravendita per notar Paolo Fenoaltea del 22.03.2012, Rep. 22332, Racc. 13712, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 2 in data 27.3.2012 al n 7974 serie 1T e trascritto con formalità n 24789 del 28.3.2012. Formalità pregiudizievoli non cancellabili a spese e cura della procedura (BENI A, B, C): Pignoramento immobiliare trascritto in data 16.02.2023 al numero di formalità Reg. gen. 19232 - Reg. part. 13630. Si instaurava la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 91/2023 dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma Esecuzioni Immobiliari. Il detto pignoramento è stato dichiarato estinto con provvedimento del G.E., ma atteso il mancato deposito dell’originale del duplo della trascrizione e/o di copia autentica, non veniva disposta l’emissione dell’ordine di cancellazione della detta trascrizione. La detta formalità non potrà essere oggetto di cancellazione a cura e spese della procedura.Pignoramento immobiliare trascritto in data 20.09.2023 al numero di formalità Reg. gen. 112962 - Reg. Part. 82979. Si instaurava, pertanto, la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. 965/2023 dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma Sezione Esecuzioni Immobiliari. Con provvedimento del 04.04.204 il G.E. dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione e per l’effetto l’estinzione della stessa, con emissione dell’ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. La detta formalità non potrà essere oggetto di cancellazione a cura e spese della procedura. Stato di occupazione: BENE A (appartamento): occupato in forza di contratto di locazione ad uso abitativo opponibile alla procedura avente durata di anni 4+4 stipulato in data 24.11.2020 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 01.12.2020 al n. 013604 avente decorrenza dal 01/12/2020 al 31/11/2024 rinnovato automaticamente per altri 4 anni. Canone annuale pattuito: € 9.000,00 (euro novemila/00) annuale da corrispondere in rate mensili anticipale di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) cadauna entro il 05 di ogni mese. BENE B (box n. 8): Emesso ordine di liberazione. In corso di liberazione. BENE C (box n. 9): Emesso ordine di liberazione. In corso di liberazione
00148 Roma (RM), Lazio
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